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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 (BUR n. 70/2024)
Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 (BUR n. 70/2024) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), VALUTAZIONE
D’INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE (AIA)
CAPO I - Ambito di applicazione,
finalità e principi
Art. 1 - Ambito di
applicazione.
1. La presente legge e i relativi regolamenti attuativi, nel rispetto
della normativa dell’Unione europea e statale, disciplinano le
seguenti procedure di valutazione e autorizzazione ambientale:
a) nel Capo II, la valutazione ambientale strategica (VAS);
b) nel Capo III, la valutazione di impatto ambientale (VIA);
c) nel Capo IV, la valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
d) nel Capo V, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Art. 2 - Finalità.
1. La presente legge ha come obiettivo la salvaguardia ed il
miglioramento delle condizioni dell’ambiente, l’utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, la partecipazione ai
procedimenti amministrativi in materia ambientale, la protezione della
salute e la promozione dei livelli di qualità della vita umana.
Art. 3 - Principi.
1. Le disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti
attuativi si conformano agli obblighi internazionali nonché ai
principi stabiliti:
a) dagli articoli 69 e 191 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea;
b) dall’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea;
c) dagli articoli 9, 41 e 97 della Costituzione;
d) dall’ articolo 8 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 “Statuto del Veneto”, di seguito Statuto;
e) dalle Parti Prima e Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni
(Testo Unico Ambiente), di seguito TUA;
f) dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni, in quanto compatibili.
CAPO II - Procedure per la
valutazione ambientale strategica (VAS)
Art. 4 - Finalità,
definizione e oggetto della disciplina della VAS.
1. Le finalità in materia di VAS sono stabilite dal comma 3 e dalla
lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 del TUA.
2. Per VAS si intende quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1
dell’articolo 5 del TUA.
3. Oggetto della VAS è quanto previsto dall’articolo 6 del
TUA.
Art. 5 - Competenze,
autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di
VAS.
1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 e del comma 6
dell’articolo 12 del TUA, sono sottoposti a VAS i piani e i
programmi di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 6 del TUA,
nonché le relative modifiche, la cui approvazione compete alla
Regione o agli enti locali.
2. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 7 del TUA, in sede regionale,
nei procedimenti di VAS l’autorità a cui compete
l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità
nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli articoli
12 e 15 del TUA, è la Commissione regionale VAS di cui
all’articolo 6 della presente legge.
3. La disciplina e la procedura in materia di VAS sono previste dalle
Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti
attuativi di cui all’articolo 7.
Art. 6 - Commissione regionale
VAS.
1. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto la
Commissione regionale VAS individuando quali componenti:
a) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, competente in
materia di VAS, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ,
competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di
Vicepresidente;
c) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ,
competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato.
2. L'attività di supporto e di istruttoria alla Commissione
regionale VAS viene svolta dalla Direzione competente in materia di VAS
anche avvalendosi delle Direzioni di volta in volta competenti in ragione
della materia del piano o programma sottoposto a VAS.
3. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per
l'istruttoria di specifici piani o programmi di particolare
complessità, il Presidente della Commissione regionale VAS può
incaricare consulenti esterni, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero all’interno di un elenco formato dalla Giunta
regionale, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono
fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi
alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a
consulenti esterni.
Art. 7 - Regolamenti attuativi
in materia di VAS.
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione
europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto, di seguito BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più
regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera
a) del comma 2 dell’ articolo 54 dello Statuto, sentita la competente
commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i
quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di
VAS:
a) fermo il rispetto della legislazione
europea, eventuali ulteriori modalità rispetto a quelle indicate nel
TUA, purché con questo compatibili, per l’individuazione di
piani e programmi da sottoporre a VAS e per lo svolgimento della relativa
consultazione;
b) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in
considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e programmazione;
c) adeguate forme di semplificazione per la verifica della necessità
di sottoporre a procedure di VAS i piani e programmi di cui al comma 3
dell’articolo 6 del TUA;
d) le modalità di quantificazione e
corresponsione degli oneri da porre a carico dei soggetti privati
proponenti di piani e programmi ai sensi dell’articolo 33 del TUA;
e) le disposizioni in materia di VAS vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle
incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai
regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili
o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e
pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni,
trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento
meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate
e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della
pubblicazione la competente commissione consiliare.
CAPO III - Procedure per la
valutazione di impatto ambientale (VIA)
Art. 8 - Finalità,
definizione e oggetto della disciplina della VIA.
1. Le finalità in materia di VIA sono stabilite dal comma 3 e dalla
lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 del TUA.
2. Per VIA si intende quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1
dell’articolo 5 del TUA.
3. Oggetto della VIA è quanto previsto dall’articolo 6 del
TUA.
Art. 9 - Competenze,
autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di
VIA.
1. In conformità a quanto previsto dai commi 3 e 8
dell’articolo 7 bis del TUA, è individuata all’Allegato
A della presente legge la ripartizione delle competenze in materia di
VIA.
2. La Regione, che si esprime, ove disposto, previa acquisizione del
parere del Comitato tecnico regionale VIA di cui all’articolo 10
della presente legge, è autorità competente per le procedure in
materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con
riferimento:
a) ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di
cui all’Allegato A alla presente legge;
b) agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei
rifiuti urbani e speciali;
c) ai progetti di interventi ed opere di competenza provinciale o della
Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o
più Province o della Città metropolitana di Venezia o che
presentino impatti interprovinciali, interregionali ovvero
transfrontalieri;
d) ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti
produttivi di preminente interesse regionale individuati dalla Giunta
regionale;
e) all’espressione del parere richiesto per progetti di interventi
ed opere di competenza statale di cui all’Allegato II alla Parte
Seconda del TUA e per progetti di interventi ed opere di competenza
statale di cui all’Allegato II-bis alla Parte Seconda del TUA per i
quali sia riconosciuto il concorrente interesse regionale ai sensi del
comma 1 dell’articolo 8 del TUA;
f) all’adozione dei provvedimenti di competenza nelle ipotesi di
cui all’articolo 30 del TUA.
3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia, che si
esprimono, ove disposto, previa acquisizione del parere dei rispettivi
Comitati tecnici provinciali VIA di cui all’articolo 11 della
presente legge, sono autorità competenti per le procedure in materia
di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento
ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui
all’Allegato A alla presente legge.
4. Ai sensi del Titolo IV della Parte Seconda del TUA, nel caso di piani,
programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti
sull’ambiente di un altro Stato, la Giunta regionale informa il
Ministero competente in materia di ambiente per l’adempimento degli
obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero ratificata con legge 3
novembre 1994, n. 640 “Ratifica ed esecuzione della convenzione
sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991”.
5. La disciplina e la procedura in materia di VIA sono previste dalle
Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti
attuativi di cui all’articolo 13 della presente legge.
Art. 10 - Comitato tecnico regionale VIA.
1. Il Comitato tecnico regionale VIA è l’organo
tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla
compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua
valutazione ed è composto da professionalità competenti nelle
seguenti materie:
a) ambiente (aria, acqua, clima);
b) pianificazione territoriale e urbanistica;
c) tutela dei beni culturali e del paesaggio;
d) infrastrutture e mobilità;
e) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
f) tutela dell’assetto agronomico e forestale;
g) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
h) salute ed igiene pubblica;
i) inquinamento acustico e agenti fisici;
j) impianti industriali e analisi dei rischi di incidenti industriali;
k) interventi idraulici e modellistica idraulica.
2. Su richiesta dell’autorità competente, il Comitato tecnico
regionale VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al
monitoraggio e al controllo di cui agli articoli 28 e 29 del TUA.
3. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto il
Comitato tecnico regionale VIA, individuando quali componenti:
a) il Direttore di Area di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ,
competente in materia di tutela dell’ambiente, o suo delegato, con
funzioni di Presidente;
b) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ,
competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di
Vicepresidente;
c) i Direttori delle strutture regionali, o loro delegati, competenti
nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo;
d) il Direttore dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto, di seguito ARPAV, di cui alla legge regionale 18 ottobre
1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento
dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni, o suo delegato;
e) i legali rappresentanti degli enti strumentali regionali, delle
agenzie e società partecipate o controllate dalla Regione, ovvero da
un sostituto, in forza di delega espressa, competenti nelle materie di
cui al comma 1 del presente articolo.
4. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per
l’istruttoria di specifici progetti di particolare
complessità, il Presidente del Comitato tecnico regionale VIA
può incaricare consulenti esterni, individuati sulla base di
indagini di mercato ovvero all’interno di un elenco formato dalla
Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa di selezione
pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei
consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi
professionali a consulenti esterni.
5. Per l’esame delle singole istanze il Presidente del Comitato
tecnico regionale VIA nomina il gruppo istruttorio individuando, in
relazione alla natura e alla tipologia dell’intervento in esame, le
strutture regionali il cui apporto è ritenuto necessario per una
compiuta valutazione degli impatti ambientali. Per le medesime
finalità il gruppo istruttorio:
a) è sempre integrato dall’ARPAV;
b) può essere integrato dai soggetti di cui alla lettera e) del
comma 3 del presente articolo.
6. La Giunta regionale disciplina il funzionamento del Comitato tecnico
regionale VIA, le modalità di selezione dei consulenti esterni di
cui al comma 4, ivi compresa la tenuta del relativo elenco. Con il
medesimo provvedimento la Giunta regionale definisce le modalità di
corresponsione del compenso in funzione della partecipazione alle sedute
del Comitato tecnico regionale VIA e della nomina nei gruppi istruttori.
Art. 11 - Comitati tecnici
VIA provinciali o della Città metropolitana di Venezia.
1. Ogni Provincia e la Città metropolitana di Venezia istituisce il
rispettivo Comitato tecnico VIA provinciale o della Città
metropolitana di Venezia in conformità al proprio ordinamento. In
ogni Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di
Venezia è assicurata la presenza del dipartimento provinciale
competente per territorio dell’ARPAV, nonché quella di esperti
in analisi e valutazione ambientale nelle materie di cui al comma 1
dell’articolo 10 della presente legge.
2. Ogni Provincia e la Città metropolitana di Venezia, in
conformità al proprio ordinamento, disciplina il funzionamento del
rispettivo Comitato tecnico VIA provinciale o della Città
metropolitana di Venezia, provvede alla nomina dei suoi componenti,
nonché all'individuazione della struttura organizzativa per
l’espletamento delle procedure di VIA.
Art. 12 - Sanzioni in
materia di VIA.
1. L’Autorità competente ai sensi dell’articolo 9 della
presente legge svolge le attività di controllo relative al rispetto
delle condizioni ambientali previste dai provvedimenti in materia di VIA
di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, in conformità a
quanto previsto dall’articolo 28 del TUA.
2. Per le sanzioni trova applicazione l’articolo 29 del TUA.
3. L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
ai commi 4 e 5 dell’articolo 29 del TUA spetta al soggetto
individuato con provvedimento dall’autorità competente di cui
all’articolo 9 della presente legge, in conformità ai
rispettivi ordinamenti.
Art. 13 - Regolamenti
attuativi in materia di VIA.
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione
europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR
uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e
della lettera a) del comma 2 dell’ articolo 54 dello
Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime
entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti
e individuati, in materia di VIA:
a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per lo svolgimento delle
procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del
TUA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di
VIA di competenza statale;
b) i criteri per l’individuazione dell’autorità
competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una
pluralità di tipologie progettuali sottoposte a verifica di
assoggettabilità a VIA oppure a VIA, avuto riguardo
all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per
attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano
funzionali o accessorie;
c) le procedure per l’espletamento delle attività di
monitoraggio e di controllo di cui all’articolo 28 del TUA,
nonché per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui
all’articolo 29 del TUA;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da
porre a carico dei proponenti di opere e progetti ai sensi
dell’articolo 33 del TUA;
e) regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei
procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di
tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il
coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza
regionale e locale;
f) le modalità per la tenuta di un archivio informatico dei dati sui
progetti sottoposti alle procedure in materia di VIA di cui al Titolo III
della Parte Seconda del TUA da parte di Regione, Province e Città
metropolitana di Venezia;
g) le disposizioni in materia di VIA vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle
incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai
regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili
o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e
pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni,
trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento
meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate
e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della
pubblicazione la competente commissione consiliare.
CAPO IV - Procedure per la
valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
Art. 14 - Finalità,
definizione e oggetto della disciplina della VINCA.
1. Le finalità in materia di VINCA sono stabilite dai paragrafi 2, 3
e 4 dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE “Direttiva del
Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” e successive
modificazioni, di seguito Direttiva Habitat.
2. Per VINCA si intende quanto stabilito dal paragrafo 3
dell’articolo 6 della Direttiva Habitat nonché dalla lettera
b-ter del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. L’oggetto della VINCA è individuato dall’articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni,
di seguito DPR n. 357/1997, secondo gli indirizzi espressi nelle Linee
Guida Nazionali adottate in attuazione dei paragrafi 3 e 4
dell’articolo 6 della Direttiva Habitat, di seguito Linee Guida
Nazionali VINCA.
Art. 15 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti
procedurali in materia di VINCA.
1. Le competenze in materia di VINCA sono stabilite ai sensi del comma 5
dell’articolo 5 del DPR n. 357/1997 e nel rispetto degli indirizzi
delle Linee Guida Nazionali VINCA.
2. L’autorità competente in materia di VIA e di VAS provvede,
nell’ambito delle medesime procedure di valutazione, agli
adempimenti connessi alla VINCA, ai sensi del comma 3 dell’articolo
10 del TUA.
3. Salvo che per le ipotesi di cui al comma 2, le funzioni in materia di
VINCA sono esercitate dalla Regione, quale autorità competente, ad
eccezione di quelle delegate ai sensi del comma 5 del presente articolo e
di quelle già di competenza dei Comuni ai sensi dell’articolo
57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell'uso eccessivo di risorse naturali” e successive modificazioni.
4. La Regione esercita, inoltre, le funzioni in materia di VINCA nelle
ipotesi di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 5 del DPR n. 357/1997
con riferimento ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e
alle misure di compensazione in caso di valutazione di incidenza negativa
ed in ogni altra ipotesi non disciplinata dal presente articolo laddove
risulti necessaria la VINCA.
5. Le funzioni in materia di VINCA sono delegate:
a) alle Province, alla Città metropolitana di Venezia, ai Comuni e
alle forme associative e di cooperazione tra enti locali costituite
secondo le disposizioni dell’ordinamento degli enti locali,
limitatamente ai piani, programmi, progetti, interventi e attività
di loro competenza o comunque sottoposti a loro approvazione o
autorizzazione, purché in possesso dei requisiti tecnico-scientifici
necessari per il corretto assolvimento della procedura di VINCA, da
verificare secondo le modalità disciplinate dai regolamenti di cui
all’articolo 17 della presente legge;
b) all’ARPAV e all’Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre
2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario” e successive
modificazioni, limitatamente a specifici siti della rete Natura 2000
correlati alle rispettive competenze e individuati dalla Giunta
regionale.
6. In mancanza dei requisiti tecnico-scientifici in capo ai soggetti di
cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo, le funzioni in
materia di VINCA sono esercitate dai gestori dei siti della rete Natura
2000 e dai gestori dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi
della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione
di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni,
qualora i siti della rete Natura 2000 ricadano anche parzialmente
all’interno dei loro territori.
7. Qualora non sia individuata una specifica autorità competente ai
sensi dei commi da 1 a 6 del presente articolo, l’autorità
competente è la Regione.
8. Al fine di assolvere agli adempimenti in materia di VINCA con
riferimento alle aree parco e riserve di competenza statale e alle aree
tutelate come patrimonio Unesco ricadenti nei siti della rete Natura
2000, la Regione può promuovere forme di collaborazione con i
soggetti interessati, nel rispetto delle Linee Guida Nazionali VINCA.
9. La Regione coordina le autorità delegate e verifica il corretto
svolgimento delle deleghe attribuite al fine di assicurare
l’esercizio delle procedure di VINCA, anche a garanzia della
corretta analisi dell’effetto cumulo e dell’integrità
del sito.
10. La VINCA deve essere espletata preventivamente secondo livelli
progressivi di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete
Natura 2000, conciliando le esigenze di sviluppo locale con gli obiettivi
di tutela della biodiversità di rilevanza dell’Unione europea.
Art. 16 - Sanzioni in
materia di VINCA.
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, ove previste,
sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) il pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 a chiunque
attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in assenza
della preventiva VINCA;
b) il pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 a chiunque
attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in
difformità dalla VINCA.
2. Nei casi di violazioni di minore rilevanza, le sanzioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 sono pari ad un quinto delle rispettive
sanzioni minime.
3. L’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è
graduata tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i livelli di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete
Natura 2000;
b) le dimensioni dell’area interessata dai piani, programmi,
progetti, interventi o attività;
c) i tipi di habitat di interesse comunitario e le specie di interesse
comunitario che costituiscono obiettivi di conservazione del sito della
rete Natura 2000 coinvolto.
4. L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
ai commi 1 e 2 spetta al soggetto individuato con provvedimento
dell’autorità di cui all’articolo 15, in conformità
al rispettivo ordinamento.
5. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all’articolo
304 e seguenti del TUA.
6. Le autorità delegate ai sensi dell’articolo 15 della
presente legge redigono annualmente un rapporto sulle infrazioni
accertate e le sanzioni irrogate e lo trasmettono alla Regione ai fini di
cui al comma 9 dell’articolo 15 della presente legge.
Art. 17 - Regolamenti
attuativi in materia di VINCA.
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione
europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR
uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e
della lettera a) del comma 2 dell’ articolo 54 dello
Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime
entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti
e individuati, in materia di VINCA:
a) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in
considerazione dei livelli progressivi di valutazione;
b) le modalità di verifica del possesso dei requisiti
tecnico-scientifici delle autorità di cui alla lettera a) del comma
5 dell’articolo 15 della presente legge;
c) le modalità di coordinamento di cui al comma 9
dell’articolo 15 della presente legge;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli eventuali
oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani,
programmi, progetti, interventi e attività per lo svolgimento della
procedura;
e) le disposizioni attuative in materia di sanzioni di cui
all’articolo 16 della presente legge;
f) le disposizioni in materia di VINCA vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle
incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai
regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili
o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e
pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni,
trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento
meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate
e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della
pubblicazione la competente commissione consiliare.
Art. 18 - Piani di gestione
dei siti “Natura 2000” e misure di conservazione.
1. È fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 2 della
legge regionale 6
luglio 2012, n. 24 “Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all’Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della
direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva
2000/29/CE (legge regionale europea 2012)”.
CAPO V - Procedure per
l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
Art. 19 - Finalità,
definizione e oggetto della disciplina dell’AIA.
1. Le finalità in materia di AIA sono stabilite dalla lettera c) del
comma 4 dell’articolo 4 del TUA.
2. Per AIA si intende quanto stabilito dalla lettera o-bis) del comma 1
dell’articolo 5 del TUA.
3. Oggetto dell’AIA è quanto previsto dall’articolo 6
del TUA.
Art. 20 - Competenze,
autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di
AIA.
1. Ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 7 del TUA, sono
sottoposti ad AIA, in sede regionale, i progetti di cui
all’Allegato VIII alla Parte Seconda del TUA che non risultano
ricompresi anche nell’Allegato XII alla Parte Seconda del TUA e le
loro modifiche sostanziali.
2. La Regione è autorità competente per i procedimenti di
rilascio dell’AIA con riferimento ai progetti individuati nella
ripartizione di cui all'Allegato B alla presente legge, nonché per i
procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento agli impianti di
piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e
speciali e agli impianti di competenza provinciale o della Città
metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più
Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino
impatti interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri.
3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia sono
autorità competenti per i procedimenti di rilascio dell’AIA
con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui
all’Allegato B alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2.
4. Coerentemente alle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 197 del TUA, le Province e la Città
metropolitana di Venezia competenti per territorio svolgono le funzioni
di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti
ed i sopralluoghi, necessarie all’istruttoria delle domande di AIA,
per l’avvio e l’esercizio degli impianti di gestione dei
rifiuti individuati dall’Allegato B alla presente legge.
5. Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 4 sono
riferite all’esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti
nonché alla loro modifica sostanziale e sono svolte, con
l’avvalimento dell’ARPAV, secondo le procedure ed i criteri
definiti con i regolamenti di cui all’articolo 22 della presente
legge.
6. Qualora le Province competenti per territorio o la Città
metropolitana di Venezia, nell’esercizio della loro funzione di
controllo in materia di rifiuti ai sensi dell’articolo 197 del TUA,
accertino la violazione delle prescrizioni contenute nell’AIA,
procedono alla diffida di cui alla lettera a) del comma 9
dell’articolo 29-decies del TUA, dandone contestuale comunicazione
all’autorità regionale, se competente ai sensi del presente
articolo, e, ove si verifichi una situazione di imminente e di
irreparabile danno per l’ambiente, dispongono la sospensione
temporanea dell’attività autorizzata. La sospensione
temporanea è contestualmente comunicata all’autorità
regionale, se competente ai sensi del presente articolo, che entro dieci
giorni si esprime con provvedimento motivato nonché procede, a
seconda della gravità dell’infrazione, ad applicare le misure
indicate dalle lettere b), c) e d) del comma 9 dell’articolo
29-decies del TUA.
7. La disciplina e la procedura in materia di AIA sono previste dalle
Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti di
cui all’articolo 22 della presente legge.
Art. 21 - Sanzioni in
materia di AIA.
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di
esercizio in assenza di autorizzazione trova applicazione quanto previsto
dal comma 9 dell’articolo 29-decies del TUA.
2. L’autorità competente, ai sensi dell’articolo 20
della presente legge, procede, a seconda della gravità
dell’infrazione, all’irrogazione delle sanzioni di cui
all’articolo 29-quattuordecies del TUA, anche avvalendosi
dell’ARPAV per rilievi, accertamenti e sopralluoghi. Resta fermo
l’obbligo di comunicazione al sindaco ai sensi del comma 10
dell’articolo 29-decies del TUA.
Art. 22 - Regolamenti
attuativi in materia di AIA.
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione
europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR
uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e
della lettera a) del comma 2 dell’ articolo 54 dello
Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime
entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti
e individuati, in materia di AIA:
a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l’esercizio delle
funzioni in materia di AIA e le modalità di partecipazione della
Regione alle procedure di AIA di competenza statale;
b) i criteri per l'individuazione dell’autorità competente nei
casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di
tipologie progettuali sottoposte ad AIA, avuto riguardo
all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per
attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano
funzionali o accessorie;
c) la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle
domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’AIA;
d) le tariffe da applicare, e le relative modalità, anche contabili,
di riscossione, in relazione alle istruttorie e ai controlli in ambito
AIA;
e) le disposizioni in materia di AIA vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle
incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai
regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili
o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e
pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni,
trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento
meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate
e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della
pubblicazione la competente commissione consiliare.
CAPO VI - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 23 - Disposizioni
transitorie.
1. Le Province e la Città metropolitana di Venezia, ove necessario,
adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni della presente legge.
2. Al fine di garantire la continuità dell’azione
amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di
settore vigente, la Commissione regionale VAS e i Comitati tecnici VIA,
regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano
ad espletare le proprie funzioni fino all’istituzione e comunque
fino alla conclusione delle procedure di cui comma 3, rispettivamente,
della Commissione regionale VAS di cui all’articolo 6, del Comitato
tecnico regionale VIA di cui all’articolo 10 e dei Comitati tecnici
VIA provinciali e della Città metropolitana di Venezia di cui
all’articolo 11 della presente legge.
3. I procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è
stato comunicato l’avvio del procedimento prima della data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13,
17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni
previgenti.
Art. 24 - Disposizioni finali.
1. Gli Allegati A e B della presente legge possono essere modificati con
provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente.
2. In materia di sanzioni amministrative di cui alla presente legge trova
applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al
sistema penale” e successive modificazioni.
3. In materia di incompatibilità e di conflitto di interessi trova
applicazione quanto previsto dalla normativa statale e regionale.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dai
relativi regolamenti attuativi si applica la normativa dell’Unione
europea e statale in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.
Art. 25 - Abrogazioni e
modifiche di leggi regionali.
1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni regionali:
a) l’ articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell'ambiente”;
b) l’ articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”;
c) l’ articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 26
“Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ,
“Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni, ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento””;
d) l’ articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi
e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità
e infrastrutture”;
e) l’ articolo 40 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012”;
f) la legge
regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di
valutazione ambientale e di competenze in materia di autorizzazione
integrata ambientale”;
g) l’ articolo 110 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;
h) l’ articolo 30 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15
“Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale
2018”;
i) gli articoli 2, 29 e 32 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29
“Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di
governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori
pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi
all’infanzia”;
j) l’ articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27
“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di
governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti,
trasporti e ambiente”;
k) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19
“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di
interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza
stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche
dell'ambiente e di parchi regionali”;
l) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27
“Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” in
relazione agli impianti di piano individuati dal piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o
riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni
transitorie.”.
2. Alla lettera b) del numero 2 del primo comma dell’ articolo 5 della
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente”, le parole: “ dall’articolo 5
bis della presente legge” sono sostituite dalle seguenti:
“ dalla disciplina in materia di autorizzazione integrata
ambientale (AIA)”.
Art. 26 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma
3, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025
e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente”, Programma 05 “Aree Protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese
correnti”, la cui disponibilità è incrementata mediante
le nuove entrate di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d)
quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e
2026 e introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”,
Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del
bilancio di previsione 2024-2026.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell’articolo 10,
commi 4 e 6, quantificati in euro 900.000,00 per ciascuno degli esercizi
2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse liberate
dall’abrogazione della legge regionale 26 giugno 2016, n. 4
disposta dall’articolo 25, comma 1, lettera f), allocate nella
Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del
bilancio di previsione 2024-2026.
3. Alle minori entrate dovute ai minori introiti da attività
istruttoria conseguenti all’abrogazione della legge regionale 26 giugno 2016, n. 4
, quantificate in euro 450.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025
e 2026 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”,
Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del
bilancio di previsione 2024-2026, corrispondono nei medesimi esercizi
equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi degli oneri
istruttori, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo
13, comma 1, lettera d), introitate sullo stesso Titolo e la stessa
Tipologia.
4. Alle minori entrate da tariffe sulle istruttorie ed i controlli in
materia di AIA, quantificate in euro 80.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2024, 2025 e 2026 a valere sul Titolo 3 “Entrate
extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti” corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti
maggiori entrate derivanti dai proventi tariffari, fissati dalla Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d),
introitate sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia
500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di
previsione 2024-2026.
5. Le entrate da sanzioni in materia di VIA di cui all’articolo 12,
comma 3, VINCA di cui all’articolo 16, comma 4 e AIA di cui
all’articolo 21, sono introitate al Titolo 3 “Entrate
extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 27 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli
articoli 7, 13, 17, 22, salvo l’articolo 23 nonché le
disposizioni relative alle procedure e ai termini per l’adozione
dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22
e le disposizioni relative alle procedure per la costituzione della
Commissione regionale VAS e dei Comitati tecnici VIA, regionale,
provinciali e della Città metropolitana di Venezia, di cui agli
articoli 6, 10 e 11 della presente legge che entrano in vigore il giorno
successivo alla data della pubblicazione della presente legge nel BUR.
ALLEGATO A (articolo 9)
Ripartizione delle
competenze tra Regione e Province in materia di VIA e di Verifica di
assoggettabilità
A1: PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA
|
|
AUTORITÀ COMPETENTE
V.I.A.
|
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200
ettari.
|
|
Regione
|
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui
la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque
sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in
cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
|
|
Regione
|
c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica
sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW,
qualora disposto all’esito della verifica di
assoggettabilità di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
|
|
Regione
|
d) Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da
altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di
produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
|
|
Provincia
|
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione
su scala industriale, mediante processi di trasformazione
chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie
unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base
(progetti non inclusi nell’Allegato II alla Parte Seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base
(progetti non inclusi nell’Allegato II alla Parte Seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto,
potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non
inclusi nell’Allegato II alla Parte Seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di
biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante
procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
|
|
Provincia
|
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di
materie prime lavorate.
|
|
Provincia
|
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e
vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di
capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime
lavorate.
|
|
Provincia
|
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la
capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al
giorno.
|
|
Provincia
|
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi,
mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5,
D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della Parte
Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
|
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi,
mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5,
D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della Parte
Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione
delle discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e
D5) e degli impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi
(operazione D9).
|
Regione
|
Discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e
impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione
D9).
|
Provincia
|
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi,
con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni
di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B,
lettere D9, D10 e D11, ed Allegato C, lettera R1, della Parte
Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
|
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B,
lettere D9, D10 e D11, ed Allegato C, lettera R1, della Parte
Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione
degli impianti di trattamento di rifiuti urbani non pericolosi
(operazione D9).
|
Regione
|
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, con
capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di
trattamento di cui all’Allegato B, lettera D9, della Parte
Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
|
Provincia
|
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante
operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e
deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno
(operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14, della
Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
|
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento
preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a
200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13
e D14, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152).
|
Regione
|
Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi
mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento
preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a
200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13
e D14, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152).
|
Provincia
|
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità
complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui
all’Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: discariche di rifiuti
speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B,
lettere D1 e D5, della Parte Quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152), ad esclusione delle discariche per inerti
con capacità complessiva sino a 100.000 m3.
|
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità
complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui
all’Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
|
Provincia
|
Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui
all’Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
|
Regione
|
Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a
100.000 m3.
|
Provincia
|
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante
operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a
150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200
t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15,
della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152).
|
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità
superiore a 150.000 m3 oppure con capacità
superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all’Allegato B,
lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152) ad esclusione degli impianti di smaltimento di
rifiuti speciali non pericolosi realizzati nel luogo di
produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti
anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti
alla medesima impresa o consorzio di imprese.
|
Regione
|
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante
operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a
150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200
t/giorno (operazione di cui all’Allegato B, lettera D15,
della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
e impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità
superiore a 150.000 m3 oppure con capacità
superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui operazione di cui
all’Allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152) realizzati nel luogo di
produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti
anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti
alla medesima impresa o consorzio di imprese.
|
Provincia
|
r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità
superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
|
Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli
insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi
prodotti.
|
Provincia
|
In tutti gli altri casi.
|
Regione
|
s) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di
materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20
ettari.
|
|
Regione
|
t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di
altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000
m3, con esclusione delle opere di confinamento fisico
finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
|
|
Regione
|
u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze
minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2 del R.D. 29
luglio 1927, n. 1443, fatta salva la disciplina delle acque
minerali e termali di cui alla precedente lettera b).
|
|
Regione
|
v) Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse
geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di
cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni.
|
|
Regione
|
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di
iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti
solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel
sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui
all’Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della Parte
Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
|
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni
di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti
solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel
sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui
all’Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della Parte
Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
|
Regione
|
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di
iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti
solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel
sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui
all’Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della Parte
Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
|
Provincia
|
ac) Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di
suini con più di:
- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- 900 posti per scrofe.
|
|
Provincia
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ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
|
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Provincia
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ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui
il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10
milioni di metri cubi.
|
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Regione
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af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini
imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua,
per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di
metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il
trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con
un’erogazione media pluriennale del bacino in questione
superiore a 2000 milioni di metri cubi all’anno e per un
volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione.
In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile
convogliata in tubazioni.
|
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Regione
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af-bis) Strade urbane di scorrimento.
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Provincia
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af-ter) Grandi strutture di vendita di cui alla lettera a) del
comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale
nella Regione del Veneto”.
|
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Provincia
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ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
Allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé
sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente
Allegato.
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Competenza regionale o provinciale ai sensi di quanto previsto
dal presente Allegato per la tipologia di progetto oggetto di
modifica o estensione
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A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ
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ENTE COMPETENTE
alla verifica di assoggettabilità
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1. Agricoltura
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a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o
naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una
superficie superiore a 10 ettari.
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|
Provincia
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b) Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari;
deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo
di una superficie superiore a 5 ettari.
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Provincia
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c) Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui
numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal
seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro
di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono
comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli
allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000
avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di
oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti
bovini.
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Provincia
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d) Progetti di gestione delle risorse idriche per
l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di
drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300
ettari.
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Provincia
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e) Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva
oltre i 5 ettari.
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Provincia
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f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una
superficie superiore a 200 ettari.
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Provincia
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2. Industria energetica ed estrattiva
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a) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze
minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse
geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di
cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le
relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle
acque minerali e termali di cui alla lettera b)
dell’Allegato III alla Parte Seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Regione
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b) Impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW.
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Regione
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c) Impianti industriali per il trasporto del vapore e
dell’acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza
complessiva superiore ai 20 km.
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Provincia
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d) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla
terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW.
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Regione
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e) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui
all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale.
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Regione
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f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
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Regione
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g) Impianti di superficie dell’industria di estrazione di
carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti
bituminose.
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Regione
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h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con
potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli
impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui
all’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 ed all’articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione
superiore a 250 kW, ovvero 1.000 kW per i soli impianti
idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento
né della portata esistente né del periodo in cui ha
luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che
non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche
alle destinazioni d’uso, non riguardino parti strutturali
dell’edificio, non comportino aumento delle unità
immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici.
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Regione
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i) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
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Regione
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3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
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a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali
metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie
impegnata o 50.000 m3 di volume.
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Provincia
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b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità
superiore a 2,5 tonnellate all’ora.
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Provincia
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c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate
di acciaio grezzo all’ora;
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per
maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a
20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio
grezzo all’ora.
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Provincia
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d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
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Provincia
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e) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una
capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo
e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al
giorno.
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Provincia
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f) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le
vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30
m3.
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Provincia
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g) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e
riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e
rotabile che superino 10.000 m2 di superficie
impegnata o 50.000 m3 di volume.
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Provincia
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h) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2
ettari.
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Provincia
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i) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000
m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di
volume.
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Provincia
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l) Cokerie (distillazione a secco di carbone).
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Regione
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m) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in
particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres
o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75
tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4
metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300
kg al metro cubo.
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Provincia
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n) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
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Provincia
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o) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati
alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno.
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Provincia
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p) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in
forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500
tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la
cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o
in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di
oltre 50 tonnellate al giorno.
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Provincia
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A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ
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ENTE COMPETENTE
alla verifica di assoggettabilità
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4. Industria dei prodotti alimentari
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a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie
prime animali (diverse dal latte) con una capacità di
produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.
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Provincia
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b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie
prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti
finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.
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Provincia
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c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno
su base annua.
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Provincia
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d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità
di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
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Provincia
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e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino
50.000 m3 di volume.
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Provincia
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f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse
superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per
l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di
animali con una capacità di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno.
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Provincia
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g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di
pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno
di prodotto lavorato.
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Provincia
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h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei,
industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino
5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000
m3 di volume.
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Provincia
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i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con
capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000
t/giorno di barbabietole.
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Provincia
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5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della
carta
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a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000
t/anno di materie lavorate;
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Provincia
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b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,
fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50
tonnellate al giorno.
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Provincia
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c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,
l’imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di
fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento
supera le 10 tonnellate al giorno.
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Provincia
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d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la
capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al
giorno.
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Provincia
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6. Industria della gomma e delle materie plastiche
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a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri
con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
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Provincia
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7. Progetti di infrastrutture
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a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una
superficie interessata superiore ai 40 ettari.
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Provincia
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b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di
riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree
urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari;
costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 ”Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare medie
strutture di vendita in forma di medio centro commerciale, come
definite dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della
legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e grandi strutture di
vendita di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 22
della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 50 ;
parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti
auto.
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Provincia
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c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano
una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti
meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a
collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore
a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800
persone.
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Provincia
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d) Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che
prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque
sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al
secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca
per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al
secondo.
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Regione
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h) Strade extraurbane secondarie non comprese nell’Allegato
II-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non
comprese nell’Allegato III alla Parte Seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Provincia
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i) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.
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Regione
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l) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e
metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare,
esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di
passeggeri.
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Provincia
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n) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e
lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la
costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.
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Regione
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o) Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi
d’acqua.
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Regione
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r) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi,
mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di
cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della Parte
Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti
di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di
raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con
capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno
(operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
|
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi,
mediante operazioni di incenerimento, con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui
all’Allegato B, lettere D10 e D11, della Parte Quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante
operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari,
con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno
(operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
|
Regione
|
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi,
mediante operazioni di trattamento, con capacità complessiva
superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B,
lettere D2, D8 e D9, della Parte Quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti urbani
non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di
ricondizionamento preliminari, con capacità massima
complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui
all’Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152).
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Provincia
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s) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi,
con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante
operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui
all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della Parte
Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
|
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Regione
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t) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
mediante operazioni di deposito preliminare con capacità
massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità
superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B,
lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152).
|
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
mediante operazioni di deposito preliminare con capacità
massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità
superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B,
lettera D15 della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152) ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo
di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti
anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti
alla medesima impresa o consorzio di imprese.
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
mediante operazioni di deposito preliminare con capacità
massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità
superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B,
lettera D15 della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti
ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o
stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa o
consorzio di imprese.
|
Provincia
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u) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità
complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui
all’Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
|
|
Provincia
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v) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità
superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
|
Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli
insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi
prodotti.
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Provincia
|
In tutti gli altri casi.
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Regione
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A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ
|
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ENTE COMPETENTE
alla verifica di assoggettabilità
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za) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi,
mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e
da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della
Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
|
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, mediante
operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a
D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti
speciali pericolosi (operazione D15), realizzati nel luogo di
produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti
anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima
impresa o consorzio di imprese.
|
Regione
|
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani pericolosi mediante
operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a
D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui
all’Allegato B, lettera D15 della Parte Quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, realizzati nel luogo di
produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti
anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima
impresa o consorzio di imprese.
Impianti di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni
di cui all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte
Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Provincia
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zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi,
con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante
operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della
Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad
esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non
pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e
demolizione, qualora la campagna di attività abbia una
durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili
di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di
attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le
eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito
sono sottoposte alla procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano
superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
|
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani
non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C,
lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
|
Regione
|
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani
non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C,
lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
|
Provincia
|
A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ
|
|
ENTE COMPETENTE
alla verifica di assoggettabilità
|
8. Altri progetti
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a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri
residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300
posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o
che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi
quelli ricadenti all’interno di centri abitati.
|
|
Regione
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b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette
ed altri veicoli a motore.
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|
Provincia
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c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di
ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro.
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Provincia
|
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando
l’area impegnata supera i 500 m2.
|
|
Provincia
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e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000
m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di
volume.
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|
Provincia
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f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di
esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime
lavorate.
|
|
Provincia
|
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256,
e successive modificazioni, con capacità complessiva
superiore a 1.000 m3.
|
|
Provincia
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h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10
ettari.
|
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Regione
|
i) Cave e torbiere.
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Regione
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l) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di
materie prime lavorate.
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Provincia
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m) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e
vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di
capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime
lavorate.
|
|
Provincia
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n) Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità
superiore a 10.000 metri cubi.
|
|
Regione
|
o) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze
esplosive.
|
|
Regione
|
p) Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione
superiore a 50 tonnellate al giorno.
|
|
Provincia
|
q) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con
capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di
superficie superiore a 5 ettari.
|
|
Regione
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r) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
|
|
Regione
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s) Progetti di cui all’Allegato III alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di
nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di
due anni.
|
|
Competenza regionale o provinciale ai sensi di quanto previsto
dal presente Allegato per la tipologia di progetto in questione
|
s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o
superiore a 200 l/s.
|
|
Regione
|
t) Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato
III o all’Allegato IV alla Parte Seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli
ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione
non inclusa nell’Allegato III alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
|
|
Competenza regionale o provinciale ai sensi di quanto previsto
dal presente Allegato per la tipologia di progetto oggetto di
modifica o estensione
|
ALLEGATO B (articolo 20)
Ripartizione delle
competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata
ambientale
|
AUTORITÀ COMPETENTE
A.I.A.
|
1. Attività energetiche
|
|
1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza
termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.
|
Regione
|
1.2. Raffinazione di petrolio e di gas.
|
Regione
|
1.3. Produzione di coke.
|
Regione
|
1.4. Gassificazione o liquefazione di:
a) carbone;
b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica
nominale totale pari o superiore a 20 MW.
|
Regione
|
1.4-bis Attività svolte su terminali di rigassificazione e
altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore,
esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del
Capo II del Titolo IV alla Parte Terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.) e le cui emissioni in atmosfera
siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività
scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell’Allegato IV
alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii..
|
Regione
|
2. Produzione e trasformazione dei metalli
|
|
2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici
compresi i minerali solforati.
|
Provincia
|
2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua di
capacità superiore a 2,5 Mg all’ora.
|
Provincia
|
2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) attività di laminazione a caldo con una capacità
superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all’ora;
b) attività di forgiatura con magli la cui energia di
impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza
calorifica è superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo
all’ora.
|
Provincia
|
2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una
capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
|
Provincia
|
2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di
recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con
una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il
piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri
metalli.
|
Provincia
|
2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a
30 m3.
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Provincia
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AUTORITÀ COMPETENTE
A.I.A.
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3. Industria dei prodotti minerali
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3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio:
a) produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui
capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri
forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al
giorno;
b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di
produzione di oltre 50 Mg al giorno;
c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una
capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
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Provincia
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3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti
dell’amianto.
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Provincia
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3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di
vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.
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Provincia
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3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre
minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al
giorno.
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Provincia
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3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in
particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres
o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg
al giorno.
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Provincia
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4. Industria chimica
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4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in
particolare:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,
alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri,
perossidi e resine epossidiche;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti
nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di
cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
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Provincia
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4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in
particolare:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo,
ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di
carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido
fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico,
oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio,
idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio,
carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato
d’argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici,
quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
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Provincia
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4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o
potassio (fertilizzanti semplici o composti).
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Provincia
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4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi.
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Provincia
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4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti
intermedi.
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Provincia
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4.6. Fabbricazione di esplosivi.
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Provincia
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AUTORITÀ COMPETENTE
A.I.A.
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5. Gestione dei rifiuti
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5.1.a. Il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di
oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più
delle seguenti attività:
a) trattamento biologico (R3, R5);
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle attività
elencate al presente punto 5.1a e di recupero del punto 5.2
(R12);
d) ricondizionamento prima di una delle attività elencate al
presente punto 5.1a e di recupero del punto 5.2 (R12);
e) rigenerazione/recupero dei solventi (R2);
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai
metalli o dai composti metallici (R5);
g) rigenerazione degli acidi o delle basi (R6);
h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze
inquinanti (R7);
i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori (R8);
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli (R9);
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Provincia
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5.1.b. Lo smaltimento di rifiuti pericolosi, con capacità di
oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più
delle seguenti attività:
a) trattamento biologico (D8, D2);
b) trattamento fisico-chimico (D9);
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività
elencate al presente punto 5.1.b e di smaltimento del punto 5.2
(D13);
d) ricondizionamento prima di una delle altre attività
elencate al presente punto 5.1.b e 5.2 (D14);
k) lagunaggio (D4).
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Regione
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5.2. Smaltimento (D10, D11) o recupero (R1) dei rifiuti in
impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di
coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a
3 Mg all’ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10
Mg al giorno.
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Regione
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5.3.a. Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con
capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il
ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse
le attività di trattamento delle acque reflue urbane,
disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte
Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:
1) trattamento biologico (D2, D8);
2) trattamento fisico-chimico (D9);
3) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o
al coincenerimento (D13);
4) trattamento di scorie e ceneri (D9);
5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli
fuori uso e relativi componenti (D13).
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Regione
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5.3.b. La combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non
pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno,
che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti
attività ed escluse le attività di trattamento delle
acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1
dell’Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:
1) trattamento biologico (D2, D8, R3, R5);
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o
al coincenerimento (D13, R12);
3) trattamento di scorie e ceneri (D9, R3, R5);
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli
fuori uso e relativi componenti (R12, D13).
Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista
unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di
capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg
al giorno.
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Regione
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5.3.c. Il recupero, di rifiuti non pericolosi, con una
capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il
ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse
le attività di trattamento delle acque reflue urbane,
disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte
Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:
1) trattamento biologico (R3, R5);
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o
al coincenerimento (R12);
3) trattamento di scorie e ceneri (R3, R5);
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli
fuori uso e relativi componenti (R4).
Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista
unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di
capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg
al giorno.
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Provincia
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5.4.a. Discariche di rifiuti speciali, che ricevono più di
10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di
oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti
inerti.
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Regione
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5.4.b. Discariche di rifiuti urbani, che ricevono più di 10
Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre
25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
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Provincia
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5.5.a. Accumulo temporaneo (D15) di rifiuti pericolosi non
contemplati ai punti 5.4.a e 5.4.b prima di una delle
attività elencate ai punti 5.1.b, 5.2, 5.4.a e 5.6 con una
capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati
i rifiuti.
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Regione
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5.5.b. Accumulo temporaneo (R13) di rifiuti pericolosi non
contemplati ai punti 5.4.a e 5.4.b prima di una delle
attività elencate ai punti 5.1.a e 5.4.b con una
capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati
i rifiuti.
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Provincia
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5.6. Deposito sotterraneo (D12) di rifiuti pericolosi con una
capacità totale superiore a 50 Mg.
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Regione
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6. Altre attività.
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6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:
a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie
fibrose;
b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20
Mg al giorno;
c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli
a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli
di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600
m3 al giorno.
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Provincia
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6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento,
mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui
capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.
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Provincia
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6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento
superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.
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Provincia
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6.4.
a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di
produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il
latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice
imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in
precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di
prodotti alimentari o mangimi da:
1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con
una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg
al giorno;
2) solo materie prime vegetali con una capacità di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg
al giorno se l’installazione è in funzione per un
periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno;
3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati
che separati, quando, detta “A” la percentuale (%) in
peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità
di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore
a;
- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure
- [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi.
L’imballaggio non è compreso nel peso finale del
prodotto.
c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un
quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore
medio su base annua).
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Provincia
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6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di
animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al
giorno.
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Provincia
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6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:
a) con più di 40000 posti pollame;
b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30
kg); o
c) con più di 750 posti scrofe.
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Provincia
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6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti
utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare,
stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare,
verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo
di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg
all’anno.
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Provincia
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6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso
elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
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Provincia
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Regione
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6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con
prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a
75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente
contro l’azzurratura.
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Provincia
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6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di
acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della
direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un’installazione
in cui è svolta una delle attività di cui al presente
Allegato.
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Provincia
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SOMMARIO
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