Legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6 (BUR n. 8/1991)
Legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6 (BUR n. 8/1991) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1991). (1).
Art. 1- Rifinanziamenti.
Art.2 - Piccole derivazioni
d'acqua.
1.A decorrere dall'1 gennaio 1991, l'imposta regionale sulle concessioni
statali aventi per oggetto piccole derivazioni d'acqua usata per la
produzione di energia elettrica, di cui alla
legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 ,
è determinata nella misura del 20 per cento del canone.
Art.3 - Consorzi
forestali.
1.I contributi ai consorzi forestali di cui ai punti a e b del primo
comma dell'
art.27 della
legge regionale 10 settembre 1982, n. 48
, sono concessi, a partire dall'anno 1990, fino al 75% delle spese
riconosciute ammissibili ai sensi del medesimo art.27.
Art.4 - Bonifica.
Art.5 - Deleghe alle
province.
1.In attesa della riforma organica della disciplina della delega di
funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8
giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle
funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1991, con
gli stessi criteri e modalità di cui all'
art.6 della
legge regionale 16 gennaio
1990, n. 4 (cap.4100).
Art.6 - Mutui agrari di
miglioramento.
Art.7 - Raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani.
Art.8 - Redazione strumenti
urbanistici.
1.Il termine di cui all'
art.14 della
legge regionale 14 settembre 1989, n. 32
è prorogato al 31 gennaio 1992.
2.Entro il termine di cui al comma1, i comuni assegnatari di contributi
ai sensi delle leggi regionali 5 settembre 1984, n.48,
art.12, 2 aprile
1985, n.30,
art.15, 28 gennaio 1986, n.5,
artt.6 e
7, 24 febbraio 1987,
n.6,
art.5,
devono adottare lo strumento urbanistico per cui è stato concesso il
finanziamento a pena di decadenza del contributo stesso con obbligo di
restituzione della parte erogata.
Art.9 - Trasporto pubblico
locale.
1.Il termine di cui all'articolo unico della
legge regionale 20 aprile 1988, n. 23
è prorogato al 31 dicembre 1991 ai soli fini del perfezionamento dei
procedimenti di pubblicazione di imprese private di trasporto pubblico
locale formalmente attivati prima del 31 dicembre 1989 e non conclusi
entro la stessa data. (
7)
Art.10 - Insediamenti
produttivi.
1.Il contributo straordinario a favore del Consorzio per
l'industrializzazione della vallata del Cismon, di cui alla
legge regionale 5 novembre
1979, n. 88 , è elevato di lire 800 milioni e iscritto al
capitolo 20064 dello stato di previsione della spesa denominato:
“Finanziamento straordinario per la realizzazione di un
insediamento produttivo in comune di Fonzaso”.
Art.11 - Dichiarazione
d'urgenza.
1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art.44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua Pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
Note
(
1) Si omettono gli allegati.
(
2) La
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della
legge regionale 29 novembre 2001, n.
39 che ha ridisciplinato la materia.
(
3) La tabella A è stata
modificata da art.1,
legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 .
(
4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti. Inoltre la
legge regionale 1 marzo 1983, n. 9
finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall’art.
45, comma 1, lett. b) della
legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 che
ha ridisciplinato la materia, così pure l’art. 27 della
legge regionale 31
ottobre 1980, n. 88 è stato abrogato dall’art. 1, comma 1
della
legge
regionale 13 agosto 2004, n. 18 , con la decorrenza ivi prevista.
(
5) Articolo abrogato da comma 1
art. 1
legge
regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(
6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti. Inoltre la
legge regionale 23 aprile 1990, n. 31 ,
finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 6 della
legge regionale 8
aprile 1997, n. 8 a sua volta abrogata da art. 61
legge regionale 20 gennaio
2000, n. 3 che ha ridisciplinato la materia.
(
7) La
legge regionale 20 aprile 1988, n. 23 di
modifica della
legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 che
aveva prorogato il termine al 30 settembre 1988, è stata
espressamente abrogata dalla
legge regionale 15 novembre 1988, n. 59
(Legge di novellazione della
legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 )
che aveva prorogato il termine al 30 dicembre 1989. Il termine è
stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 1990 dalla
legge regionale 1 dicembre
1989, n. 44 e al 30 giugno 1992 dall'art. 6 della
legge regionale 6 settembre
1991, n. 20 . La
legge regionale 8 maggio 1985, n. 54
è stata poi abrogata dall'articolo 50 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 che ha ridisciplinato la materia.
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