Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 (BUR n. 10/1991)
Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 (BUR n. 10/1991) [sommario] [RTF]
NORME PER
L'ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE. (1)
Titolo I
Norme generali
Art. 1 - Istituzione del Parco
naturale regionale del fiume Sile.
1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali
del territorio del fiume Sile è istituito ai sensi della
legge regionale 16 agosto
1984, n. 40 , il Parco naturale regionale del fiume Sile come
individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000. (
2)
2. Il Parco comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti
Comuni: Piombino Dese, Vedelago, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso,
Treviso, Silea, Casier, Quarto d'Altino, Roncade, Casale sul Sile,
situati nelle Provincie di Treviso, Padova e Venezia.
Art. 2 - Finalità.
(3)
1. Le finalità del Parco naturale regionale del fiume Sile sono le
seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna,
dell'acqua;
b) la protezione e la valorizzazione del bacino idrografico nella sua
funzione di risorsa idropotabile;
c) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione
dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico
considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti
eventualmente alterate;
d) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche,
idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche;
e) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
f) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni
tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi
naturali e storici costituenti il Parco, nonchè‚ delle
attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio
compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e
storico;
g) lo sviluppo socio-economico degli aggregati abitativi e delle
attività esistenti entro il perimetro del Parco, compatibilmente con
le esigenze di tutela, con particolare riferimento alle attività
connesse all'agricoltura e piscicoltura, che concorrono a determinare il
paesaggio agricolo e fluviale, creando migliori condizioni abitative e di
vita per le collettività locali;
h) la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo
libero e di organizzazione dei flussi turistici.
Titolo II
Il piano ambientale e gli strumenti di attuazione (4)
Art. 3 - Contenuti del piano
ambientale.
1. Il piano ambientale di cui all'
art. 9 della
legge regionale 16 agosto
1984, n. 40 è formato al duplice scopo di assicurare la
necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo
sviluppo economico e sociale.
2. Il piano ambientale determina:
a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco;
b) le suddivisioni del Parco in zone diverse, secondo le indicazioni di
cui agli
articoli 9,
10 e
11; per zone omogenee possono
essere redatti specifici piani ambientali anche con articolazioni
diverse;
c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero
e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati ad
effettuarli ove diversi dall'Ente Parco;
d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per
un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente
connesse alle finalità del Parco;
e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese
nel Parco, nonchè‚ la regolamentazione delle attività di
trasformazione consentite;
f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività
incompatibilà con le finalità del Parco;
g) le attività produttive agricole e silvo-forestali compatibili con
le finalità del Parco;
h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il
Parco e le norme per la loro regolamentazione;
i) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati
prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere
soggetti a trasformazioni orientate;
l) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna
e sull'ambiente naturale in genere.
3. Il piano ambientale determina altresì, in particolare:
a) i perimetri dei centri storici, tenuto conto dei perimetri previsti
dalla
legge
regionale 31 maggio 1980, n. 80 (
5) , e delle zone archeologiche;
b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle
attività dell'Ente Parco o ad altri usi pubblici congruenti con le
finalità del Parco;
c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici;
d) le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate per la sosta
e il ristoro;
e) la rete viaria distinguendola in:
1) percorsi pedonali e ciclabili;
2) strade carrabili non asfaltate;
3) strade carrabili che consentono l'accesso ai soli residenti;
4) strade carrabili asfaltate;
5) percorsi dei mezzi pubblici;
f) le aree attrezzate per il gioco, lo sport, la sosta distinguendole in
pubbliche e di uso pubblico convenzionato;
g) le reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento idrico,
illuminazione e fognatura, le aree attrezzate e gli insediamenti di cui
è prevista la permanenza o l'espansione;
h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui
è vietato l'abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie
uguali o diverse è soggetta ad autorizzazione;
i) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale
storico-artistico e relative categorie di intervento, tenuto conto delle
deliberazioni già adottate dalle Amministrazioni comunali sulla base
delle leggi regionali
5
marzo 1985, n. 24 (
6) e
27 giugno 1985, n.
61 (
7) ;
l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualità e
alle caratteristiche dei terreni come previsto dalla
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24
e dalle "grafie e simbologie regionali unificate";
m) le zone nelle quali è consentita la navigazione a motore,
fissando i limiti in relazione alla potenza dei motori;
n) le modalità per l'esercizio dell'attività di piscicoltura
anche mediante apposito regolamento.
4. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, il piano ambientale
enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con
riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco.
5. In particolare il piano ambientale individua le aree esterne al
perimetro del Parco e situate a nord della delimitazione inferiore della
fascia delle risorgive da considerare zone di rispetto ai sensi del dpr
24 maggio 1988, n. 236 e in conformità con l'art. 20 delle Norme di
attuazione del Piano regionale di risanamento delle acque approvato con
provvedimento del Consiglio regionale in data 1 settembre 1989, n. 962.
Art. 4 - Elaborati del piano
ambientale.
1. Il piano ambientale è costituito da:
a) analisi volte ad individuare e descrivere le precipue caratteristiche
idrogeomorfologiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile
degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla
flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a
quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;
b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri
adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione,
delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, del
contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a
1:10.000, atte a determinare la suddivisione e articolazione del
territorio del Parco in aree distinte, nonchè‚ l'assetto
urbanistico, naturalistico e funzionale;
d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle
limitazioni nonchè‚ la regolamentazione delle attività
consentite e di quelle incompatibili;
e) programma finanziario di massima e individuazione degli interventi
ritenuti prioritari.
Art. 5 - Procedimento di
formazione del piano ambientale.
1. Il piano ambientale è adottato dall'Ente Parco di cui
all'
art. 15 ed è
redatto avvalendosi degli studi e documenti già predisposti dagli
Enti territoriali interessati.
2. Entro 8 giorni esso è depositato presso la segreteria delle
Provincie di Padova, Treviso e Venezia e dei comuni di cui al comma 2
dell'
art. 1, per la durata
di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne
visione e, nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni.
3. I termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data di
pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo degli
Enti di cui al comma 2.
4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni il Presidente
dell'Ente Parco, entro 60 giorni, trasmette alla Regione il piano
ambientale adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle
eventuali controdeduzioni.
5. Il piano ambientale, previo parere della Commissione tecnica
regionale, integrata ai sensi dell'
art. 10 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 , è approvato dal Consiglio regionale che
può introdurvi le modifiche necessarie per la tutela degli interessi
ambientali nonchè‚ di ogni altro interesse regionale o
statale. La delibera di approvazione è pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione Veneto e il relativo piano è depositato
presso la segreteria delle Provincie di Padova, Treviso e Venezia e dei
comuni interessati a disposizione del pubblico. (
8)
6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione
della delibera di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Veneto.
Art. 6 - Efficacia del piano
ambientale.
1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell'
art. 124 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 , e l'efficacia di piano di area regionale; la sua
approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli,
l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e
attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.
2. Il piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce
le prescrizioni e i vincoli del Piano territoriale regionale di
coordinamento (P.T.R.C.).
3. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti
speciali anche in tempi successivi.
Art. 7 - Varianti al piano
ambientale.
1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura
del piano e hanno la stessa efficacia.
2. Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su
una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto
dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui
all'art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di
cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4.
3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle
caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i
contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, sono adottate dall'Ente Parco e
sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica
regionale competente.
Art. 8 - Classificazione
delle aree protette.
1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli
artt. 9, 10 e 11 il territorio del parco è suddiviso nelle seguenti
zone:
a) zona di riserva naturale generale;
b) zona agricola;
c) zona di urbanizzazione controllata.
2. Il piano ambientale, in conformità agli indirizzi dei citati
artt. 9, 10, 11 e tenendo conto dei perimetri rappresentati nella
planimetria allegata, procede alla classificazione definitiva del
territorio del Parco.
Art. 9 - Zone di riserva
naturale generale.
1. Le riserve naturali sono zone del
territorio del Parco che rappresentano particolare interesse
naturalistico e paesaggistico connesso con l'ambiente fluviale.
2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo,
della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.
3. Nelle zone a riserva naturale generale il piano ambientale determina
gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la
ricomposizione di equilibri naturali propri dell'ambiente.
4. Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i
criteri di bio-ingegneria-idraulico-forestale o comunque adottando
soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi
ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti.
5. Nelle zone a riserva naturale generale il piano ambientale individua:
a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di
proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico
dell'ambiente lasciando libero corso all'evoluzione spontanea della
natura;
b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di
orientare scientificamente l'evoluzione della natura;
c) zone di riserva naturale di ripristino forestale destinate alla
forestazione naturalistica.
6. Nelle zone di riserva naturale integrale sono incluse le parti del
territorio di particolare interesse naturalistico e scientifico per la
presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e
idrogeologiche. Nelle zone di riserva integrale non sono ammesse
utilizzazioni che non siano rivolte allo scopo della conservazione
dell'ambiente naturale della zona stessa. Il pubblico è ammesso
unicamente lungo gli itinerari all'uopo indicati e sistemati, con uso
regolamentato.
7. Lo studio di queste zone dovrà fornire anche particolari
indicazioni per le aree nelle immediate vicinanze, al fine di non
compromettere la stabilità dei sistemi ambientali ivi protetti.
8. Le zone di riserva naturale orientata comprendono aree con vegetazione
naturale da conservare o in stato di degrado ma con possibilità di
evoluzione verso un equilibrio ottimale fra vegetazione e condizioni
ambientali.
9. L'accesso al pubblico è consentito anche con l'uso di biciclette
lungo le strade, i sentieri battuti e le aree pubbliche appositamente
riservate.
L'accesso motorizzato è vietato, salvo per le necessità dei
residenti della zona, per la coltivazione agricola e forestale dei
terreni, per la conduzione degli impianti pubblici e delle attività
produttive già esistenti nell'area.
Particolare cura dovrà essere posta nello stabilire le norme cui
dovranno sottostare le attività produttive presenti sia all'interno
che nelle immediate vicinanze dell'area.
10. Le zone di riserva naturale di ripristino forestale sono destinate
alla forestazione naturalistica, attraverso l'utilizzo di opportune
tecniche di impianto e di coltura, mediante operazioni di rimboschimento
del paesaggio fluviale.
11. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un
periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge nelle zone di riserva naturale non sono consentiti:
a) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle al servizio
dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale;
b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali ad eccezione di quelli
necessari per evitare il deterioramento del popolamento, previa
autorizzazione delle autorità competenti;
c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
d) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare
l'ambiente;
e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un
anno;
f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e
delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti
salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale
nonchè per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con
l'Ente Parco;
h) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione
dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per
i servizi di protezione civile;
i) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o
sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o
naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso
di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e
per esigenze fito-sanitarie; è consentita la potatura delle siepi;
sono altresì consentiti, previo parere delle autorità
competenti, lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante;
l) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal
caso dovranno essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali
naturali;
n) la costruzione di nuovi edifici. (
9)
12. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non
eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si
applicano le seguenti prescrizioni:
a) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g) del comma 11 sono
consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei
fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa
idrogeologica, nonchè‚ quelli relativi alle attività
agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l'ecosistema
protetto;
b) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di
contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali
naturali;
c) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e
straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonchè‚ il
cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico,
con esclusione dell'ampliamento di volume;
d) è consentito l'ampliamento degli annessi rustici per una
superficie massima di 100 mq.;
e) è possibile realizzare opere relative alla distribuzione
dell'energia elettrica, alla rete telefonica, agli acquedotti, agli
impianti tecnologici a servizio degli edifici esistenti all'interno
dell'area ed eventuali opere per la protezione civile;
f) è consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere
attività di educazione naturalistica, di protezione civile,
antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per
lo svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia.
(
10)
Art. 10 - Zone agricole.
1. Le zone agricole sono caratterizzate
dall'esercizio di attività agricole, di pascolo e zootecnia, ove
sono agevolate le colture che combinino l'incremento della
redditività con le caratteristiche naturalistiche e ambientali delle
singole aree.
2. Il piano ambientale determina i provvedimenti da attuare al fine di
promuovere la specializzazione verso forme colturali e assetti produttivi
capaci di utilizzare nel modo più pieno le potenzialità
caratteristiche dell'ambiente, nonchè la disciplina e le condizioni
cui è sottoposta l'attività di produzione agricola.
3. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite solo le
costruzioni direttamente connesse e funzionali alle attività in esse
ammesse. Ove il recupero delle costruzioni esistenti sia documentatamente
insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni, il piano ambientale
determina i siti, la quantità e le tipologie delle nuove costruzioni
consentite.
4. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non
eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle
zone di cui al presente articolo non sono consentiti:
a) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, ad eccezione di quelli
necessari per evitare il deterioramento del popolamento previa
autorizzazione delle autorità competenti;
b) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
c) l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o
dismesse;
d) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
e) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea,
e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche,
fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e
pastorale nonchè per fini di studio regolamentati da apposita
convenzione con l'Ente Parco;
f) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione
dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per
i servizi di protezione civile;
g) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
h) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o
sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o
naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso
di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e
per esigenze fito-sanitarie; è consentita la potatura delle siepi;
sono consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo
sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante;
i) l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio
dell'attività agricola;
l) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare
l'ambiente. (
11)
5. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non
eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si
applicano le seguenti prescrizioni:
a) tra gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 4 sono
consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei
fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa
idrogeologica, nonchè‚ quelli relativi alle attività
agricole e pastorali in atto;
b) sono consentiti gli interventi edilizi previsti per la sottozona E2 di
cui all'
art.
11 della
legge
regionale 5 marzo 1985, n. 24 , fatte salve le prescrizioni più
restrittive previste dagli strumenti urbanistici;
c) sono consentiti l'ampliamento o la costruzione di annessi rustici nel
rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo e
comunque per una nuova superficie non superiore a 300 mq.;
d) sono consentite nuove recinzioni delle proprietà prevalentemente
con siepi o materiali naturali, salvo le recinzioni temporanee a
protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente
pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici;
e) sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo e
delle specie arboree autoctone;
f) è consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere
attività di educazione naturalistica, di protezione civile,
antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per
lo svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia.
(
12)
6. All'interno delle zone agricole il piano ambientale individua le zone
agro-silvo-pastorali.
7. Le zone agro-silvo-pastorali sono caratterizzate dalla rilevante
presenza di valori naturalistici ed ambientali connessi all'assetto
poderale ed alle forme produttive tradizionali.
8. In tali zone il piano ambientale consente la conservazione o il
ripristino delle colture qualificanti, compatibilmente con la
conservazione degli alvei antichi dei corsi d'acqua e delle sorgenti,
nonchè col ripristino dei tradizionali sistemi di alberature o di
siepi.
9. All'interno di tali zone il piano ambientale indica gli interventi
atti ad agevolare la conservazione o il ripristino delle forme colturali
più consone alle caratteristiche naturalistiche ed ambientali delle
singole zone; inoltre per gli edifici non più funzionali alla
conduzione del fondo prevede una destinazione d'uso compatibile con le
caratteristiche originarie dell'edificio e col mantenimento dei suoi
materiali costruttivi.
Art. 11 - Zone di
urbanizzazione controllata.
1. All'interno delle zone di cui agli
artt. 9 e 10 sono zone di urbanizzazione controllata le aree edificate o
solo urbanizzate o urbanizzabili già previste dagli strumenti
urbanistici vigenti, nelle quali le originarie caratteristiche naturali o
ambientali sono state profondamente o irreversibilmente trasformate, ma
che fanno parte integrante del sistema naturalistico e ambientale del
Parco, o perchè costitutive dell'ecosistema originario o perchè
funzionalmente necessarie per la gestione e fruizione.
2. All'interno di tali zone si applica la normativa dello strumento
urbanistico comunale.
3. Il piano ambientale può dettare norme in relazione alle singole
zone, alla loro collocazione e alle caratteristiche ambientali ed
individua inoltre le aree, preferibilmente marginali e periferiche al
territorio del Parco, nelle quali ospitare strutture ricettive, campeggi,
parcheggi e centri di informazione.
4. Fino all'adozione del piano ambientale si applicano le norme degli
strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di salvaguardia di
strumenti urbanistici adottati.
5. Fino all'adozione del piano ambientale sono consentiti l'adozione e
l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, ad
eccezione di quelle che prevedono l'espansione delle zone residenziali e
produttive.
Art. 12 - Prescrizioni per
la tutela delle risorse idropotabili nella zona di protezione.
1. In osservanza di quanto disposto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236,
fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non
eccedente i 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle
parti del territorio dei Comuni di Vedelago, Istrana, Morgano e Quinto di
Treviso, esterne alla perimetrazione del Parco e comprese nella fascia a
nord di tale perimetro e delimitate dalla strada congiungente i nuclei di
Albaredo, Cavasagra, Ospedaletto e Mozzati, non sono consentiti:
a) l'accumulo di concimi organici, salvo i letamai e le concimaie
costruite nel rispetto delle norme vigenti in materia;
b) l'apertura di cave;
c) le discariche di qualsiasi tipo;
d) lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti, reflui, sostanze chimiche
pericolose, sostanze radioattive;
e) i centri di raccolta e di rottamazione.
Art. 13 - Prescrizioni per
la tutela e controllo della fauna.
1. L'esercizio della pesca è regolamentato dalla
legge regionale 9 dicembre
1986, n. 50 (
13) e fino
all'entrata in vigore del piano ambientale l'asta fluviale del Sile
compresa nell'area del Parco resta suddivisa secondo quanto stabilito dai
decreti delle Provincie di Padova, Treviso e Venezia per il territorio di
loro competenza.
2. Il piano ambientale dopo approfondite indagini ittico-faunistiche
potrà modificare perimetri e regolamenti delle aree, in funzione
degli obiettivi di ripopolamento delle specie animali individuando anche
per la pesca aree destinate a ripopolamento con divieto assoluto
dell'esercizio della pesca, riservando altresì parte consistente
delle rimanenti aree alla pesca libera.
3. All'interno del Parco è vietata ogni forma di caccia.
4. Qualora all'interno del Parco si verificassero eccessive
concentrazioni di fauna selvatica, documentate da appositi censimenti e
tali da determinare grave pregiudizio alle prevalenti esigenze di
conservazione naturalistica, al patrimonio faunistico nel suo complesso e
all'equilibrio fra le sue componenti, alle colture agricole e alla
piscicoltura, l'Ente Parco su conforme parere del Comitato
tecnico-scientifico, cura gli interventi necessari al ripristino
dell'equilibrio naturalistico mediante cattura con mezzi selettivi.
5. Gli animali selvatici catturati sono utilizzati dalla provincia
competente per territorio ai fini del ripopolamento, con preferenza per
le aree limitrofe al perimetro del Parco.
Art. 14 - Programmi biennali
per l'attuazione e la valorizzazione del Parco.
1. Nell'ambito delle previsioni del piano ambientale il Consiglio
dell'Ente Parco delibera programmi biennali di interventi e di opere per
l'attuazione e la valorizzazione del Parco.
2. I programmi prevedono in particolare:
a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e
miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio naturale e ambientale, nonchè l'individuazione dei
soggetti abilitati a effettuarli, ove diversi dall'Ente Parco;
b) gli interventi nei settori dell'agricoltura e dell'piscicoltura, della
difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo,
della tutela dell'equilibrio e ripopolamento faunistico e
dell'agriturismo;
c) gli interventi di carattere culturale e educativo, ricreativo e
turistico per lo sviluppo dell'utilizzo sociale del Parco;
d) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le
priorità degli interventi.
3. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli interventi
previsti dai programmi è approvata dal Comitato esecutivo previo
parere del Comitato tecnico-scientifico. L'approvazione delle opere
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza delle stesse.
4. Per quanto riguarda specificatamente il settore dell'agricoltura, nei
programmi biennali possono essere previste apposite convenzioni, anche
onerose, con gli operatori interessati per introdurre pratiche agricole
compatibili con l'ambiente attraverso:
a) la riduzione dell'impiego di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti
chimici;
b) l'applicazione di pratiche colturali tradizionali o comunque
ecocompatibili;
c) l'uso di pratiche colturali meno intensive ivi compresi gli interventi
di recupero forestale;
d) la sospensione dell'attività agricola per alcuni periodi
dell'anno o per parti della superficie agraria;
e) la formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole attraverso una
striscia di terreno di 10 metri lungo i corsi d'acqua, su entrambe le
sponde e gli stagni per proteggere non solo l'habitat ma anche l'acqua
come risorsa.
Titolo III
Ente e strumenti di gestione
Art. 15 - Ente di
gestione.
1. La gestione del Parco è affidata a
un Ente istituito con la presente legge e denominato "Ente Parco".
Art. 16 - Regolamento
dell'Ente Parco.
1. Il regolamento dell'Ente Parco contiene:
a) la disciplina delle attività dell'Ente in conformità alle
disposizioni della presente legge e alle finalità del Parco;
b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi dell'Ente e
la previsione delle cause di cessazione dall'Ufficio dei membri che li
compongono;
c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento
dell'Ente e delle relative strutture che non siano già espressamente
disciplinate dalla presente legge.
Art. 17 - Funzioni e organi
dell'Ente.
Art. 18 - Consiglio.
Art. 19 - Comitato
esecutivo.
Art. 20 - Presidente
dell'Ente parco.
Art. 21 - Comitato
tecnico-scientifico.
Art. 22 - Consulta per il
Parco.
Art. 23 - Personale.
Art. 24 - Direttore del
Parco.
Art. 25 - Vigilanza.
1. L'Ente vigila con il proprio personale all'uopo incaricato
sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione
conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali
infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le
attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente Parco, cui sono affidati i
compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di
polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 del codice di procedura penale.
2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche
utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e delle province
interessate al territorio del Parco, nonché‚ delle strutture
tecniche regionali. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite
convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine
istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.
3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla
contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi
processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della
legge 27 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione
ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il
pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di
prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative,
provvede ad informare tempestivamente autorità competente.
6. Il Direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni
rilevate.
Art. 26 - Sanzioni.
1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi
le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei
regolamenti del Parco, nonché‚ delle misure di salvaguardia,
è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a
lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino;
nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così
determinate:
a) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per l'uccisione di capo di fauna
selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per
l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a
leggi regionali o statali;
c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera
o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli
sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di
rifiuti, nonché‚ per la realizzazione di attività
edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in
difformità dalle norme di salvaguardia, dal Piano Ambientale e dai
regolamenti;
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi
motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla
circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione
è comminata la confisca del mezzo servito per commettere
l'infrazione.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti
all'Ente Parco.
3. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1, è
comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o
asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli
attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.
4. Le sanzioni sono comminate dal Presidente dell'Ente Parco con
applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 27 - Controllo sugli
atti.
Art. 28 - Controlli.
Art. 29 - Collegio dei
revisori dei conti.
Art. 30 - Finanziamento.
1. L'Ente Parco provvede alla copertura degli oneri per la gestione del
Parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:
a) da trasferimenti della Regione;
b) da contribuzioni da parte di soggetti pubblici o privati operanti
nell'area del Parco;
c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;
d) dall'irrogazione delle sanzioni.
Art. 31 - Norma
finanziaria.
1. Il contributo iniziale per le spese di
primo impianto, di cui all'
art. 28 della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 ,
è determinato nella misura di lire 1.700.000.000 di cui lire
200.000.000 da destinare al restauro e recupero di immobili già
adibiti a mulini idraulici da destinare a sede delle attività del
Parco. La residua somma di lire 1.500.000.000 è comprensiva degli
oneri relativi alla redazione del piano ambientale. (
25)
2. Alla copertura delle spese di cui al precedente comma, si provvede con
i fondi stanziati sul capitolo 51052 "Contributi agli enti di gestione
dei Parchi naturali" dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per l'esercizio finanziario 1991.
3. Per le spese di gestione del Parco è assegnato un contributo di
lire 100.000.000 utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050
"Contributi annuali degli enti di gestione di Parchi naturali" dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 1991.
Art. 32 - Priorità nel
riparto dei finanziamenti regionali.
1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da
leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e
privati che realizzano entro l'ambito territoriale del Parco, progetti
riguardanti:
a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del
suolo;
b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
c) attività culturali e turistiche di interesse del Parco;
d) attività agrituristiche;
e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo
agricolo, alieutico, zootecnico e forestale;
f) acquisizione di aree;
g) attrezzature delle aree pubbliche;
h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede delle
attività dell'Ente Parco.
Titolo IV
Norme transitorie e finali
Art. 33 - Norma finale.
Art. 34 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
2) Si omette la planimetria.
(
5) La
legge regionale 31 maggio 1980, n. 80
è stata abrogata dall’art. 49, comma 1, lettera b) della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 , a decorrere dalla pubblicazione sul BUR dei
provvedimenti previsti dall’art. 50, comma 1, della medesima legge
regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con una unica
deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n.
105 del 22 ottobre 2004.
(
6) La
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24
è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 49
della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dalla pubblicazione nel
BUR dei provvedimenti di cui all'art. 50 comma 1 della medesima legge
regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con una unica
deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n.
105 del 22 ottobre 2004.
(
7) Gli artt. da 1 a 75,
l’art. 98, gli artt. da 101 a 109, da 114 a 121 e l’art. 126
della
legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 , sono stati abrogati dall’art.
49, comma 1, lett. e), della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a
decorrere dalla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti previsti
dall'art. 50, comma 1, della medesima legge regionale; detti
provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della
Giunta regionale, n. 3178/2004, pubblicata sul BUR n. 105 del 22 ottobre
2004. Tuttavia alcune disposizioni della legge regionale 61 del 1985 sono
ancora applicabili in via transitoria: si vedano, in particolare, oltre
agli artt. 48 e 49 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
l’art. 3 della
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 ,
l’art. 35, comma 2, della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ,
l’art. 3, comma 2, l’art. 7, comma 2, e l’art. 8, comma
4, lett. b), della
legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 ,
l’art. 18, comma 1 della
legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
come modificato da comma 9 dell’art. 63 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n.
30 , nonché l’art.13, comma 13, e l’art.14, comma 1,
lett. a), della
legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 .
(
9) Le misure di salvaguardia si
applicano sino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per
un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della
stessa legge. Vedi art. 5, comma 1,
legge regionale 22 gennaio 1994, n. 11 .
(
10) Le misure di salvaguardia
si applicano sino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque
per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della
stessa legge. Vedi art. 5, comma 1,
legge regionale 22 gennaio 1994, n. 11 .
(
11) Le misure di salvaguardia
si applicano sino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque
per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della
stessa legge. Vedi art. 5, comma 1,
legge regionale 22 gennaio 1994, n. 11 .
(
12) Le misure di salvaguardia
si applicano sino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque
per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della
stessa legge. Vedi art. 5, comma 1,
legge regionale 22 gennaio 1994, n. 11 .
SOMMARIO